Pubblicata la legge di bilancio 2025

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 31 dicembre 2024 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.
Vediamo insieme la novità in materia di giochi a cominciare dal trattamento tributario tra tipologie di gioco pubblico come l’imposta unica sui concorsi a pronostici e sulle scommesse, e anche l’importo sui giochi di sorte a quota fissa e i giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo. All’articolo 1, comma 636, lettera c, in materia di concessioni per la raccolta del gioco del bingo si legge dalle parole: “Il divieto di trasferimento fino a “Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”, sono sostituite dalle seguenti “Se il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo di proroga, fatta eccezione per i concessionari, che, per loro comprovata diseconomia e per fatti non imputabili al concessionario , si trasferiscono, previa favorevole valutazione dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, in altro immobile di cui dispongono, situato nello stesso Comune ad una distanza minima di 1.000 metri dalla sala Bingo più vicina, ovvero in altro Comune a una distanza minima di 30.000 metri dalla sala più vicina”. La determinazione del montepremi per il Bingo, a decorrere dal 1mo gennaio 2025, è fissato in misura del 70% e il massimo del 71% del prezzo di vendita delle cartelle. A decorrere dal 1mo gennaio 2025, l’imposta ippica unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse , di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è stabilita:
A) Per i giochi d’abilità a distanza con vincita in denaro, compresi i giochi di carte con modalità di torneo con giochi di carte diversi dal torneo, nonché i giochi di sorte a quota fissa per il Bingo a distanza con vincita in denaro nella misura del 25,5% delle somme che, in base al regolamento, non risultano restituire al giocatore
B) Per le scommesse sportive a quota fissa, nelle misure del 20,5% delle somme, se la raccolta avviene su rete fisica e del 24,5% se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte.
Si continua con altre normative sulle Scommesse e sul Bingo, ma consigliamo gli interessati di leggere la Gazzetta Ufficiale, mentre noi passiamo alle Concessioni per la conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al decreto 18 giugno 1931, n. 773 che sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2026. Conseguentemente gli oneri concessori dovuti da ciascun concessionario sono versati all’Agenzia della Dogane e dei Monopoli entro il 15 marzo, il 15 luglio e 1mo ottobre sia dell’anno 2026, e ammontano, quanto agli apparecchi di cui alla lettera a) del medesimo comma 6, a euro 4.000 per ciascun diritto, rispettivamente per i nulla osta posseduti da ciascun concessionario e per i diritti rilasciati a ciascun concessionario alla data del 31 dicembre 2023. L’agenzia delle Dogane e dei Monopoli definiscono le garanzie economiche delle prestazioni a cui sono tenuti i concessionari, adeguate ai nuovi termini di scadenza delle concessioni e in grado di salvaguardare l’effettivo versamento degli oneri concessori dovuti.
Passiamo alla prevenzione cura e riabilitazione che vengono dotate di un fondo, come chiede l’Organizzazione Mondiale della Sanità, e nello stato di previsione è stata autorizzata la spesa di 94 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025. Il fondo di cui al primo periodo al netto delle risorse di cui al comma 369 è ripartito tra le Regioni sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della Salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e le Province autonome di Trento e Bolzano. Conservano efficacia i decreti di ripartizione del fondo per il gioco d’azzardo, già adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n.208, alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell’anno finanziario 2025, all’adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l’effettivo andamento delle rispettive riscossioni.
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