Il Tar ha respinto il ricorso di Stanley contro Adm e MEF

Il Tar ha respinto il ricorso di Stanley contro Adm e MEF

Il Tar del Lazio ha ritenuto che i limiti e i controlli imposti dal legislatore alle attività, e anche agli esercenti regolarizzati, non sono in contrasto con l’Art.41 della Costituzione.

Il Tribunale Amministrativo ha respinto il ricorso presentato dalla Stanley International Betting e affiliato Stanley nell’intento di “Conseguire la rimozione di una serie di misure sanzionatorie e discriminatorie, oltre che carenti di trasparenza adottate in suo pregiudizio.” Il Tar la pensa in modo diverso e ha risposto sottolineando le numerose contraddizioni in cui incorre il ricorrente nelle sue argomentazioni a sostegno dell’illegittimità della contestata disciplina. Infatti ha respinto la tesi dei ricorrenti e ha affermato: “nessuna consolidata posizione può vantare Stanley in ordine alla possibilità di proseguire la propria attività in Italia attraverso la propria rete perché non risulta affrancata in alcun modo dal rispetto della normativa interna come afferma la Corte di Giustizia Europea.” Di fatto la Corte Europea sottolinea la compatibilità del sistema regolatorio italiano con le libertà fondamentali, nonché con i principi di ordine pubblico e di contrasto alla criminalità organizzata, rispetto alle quali ogni Stato membro è libero di adottare le norme e le misure necessarie a preservare tali principi. Ovviamente la Corte Europea ha chiarito che “I principi di libera circolazione e di divieto, di limitazione o restrizione presidiati dalle regole di trasparenza e pubblicità della direttiva CE non sono né assoluti né generalizzati come nei giochi d’azzardo che rientrano nei settori in cui sussistono fra gli stati membri divergenze considerevoli di ordine religioso, morale e culturale”. Quindi le restrizioni alle predette attività di gioco possono essere introdotte, se giustificate, da ragioni imperative di interesse generale, come la dissuasione dei cittadini da una spesa eccessiva legata al gioco medesimo. Il Collegio afferma ancora che “in linea con la giurisprudenza nazionale è dell’avviso che, nel caso di specie, la restrizione di cui si discorre non abbia carattere generale e indiscriminato, attesa la sussistenza di ragioni imperative di interesse generale idonee a giustificare la limitazione delle libertà comunitarie conseguente al sistema concessorio italiano posto a tutela di interessi pubblici quali la tutela della sicurezza e della salute dei cittadini nonché dell’ordine pubblico, inteso come lotta contro la criminalità e come canalizzazione dei giochi di azzardo in circuiti che consentono il controllo dei flussi finanziari derivanti dall’attività di raccolta delle scommesse.”

Il Tar del Lazio ha ancora aggiunto: “Il dettato della norma fa capire che non sono esclusi sia i singoli punti fisici di offerta scommesse in Italia, sia le imprese estere di regia di punti di offerta scommesse. Insomma il Tar mette in evidenza che il legislatore non persegue l’intento di ottenere una autoincriminazione degli esercenti, invero consentendo a questi ultimi, di conseguire, con l’adesione della procedura, un diritto avente contenuto analogo a quello degli operatori titolari di concessione rilasciata dall’Agenzia, in forza della quale costoro sono pienamente legittimati a svolgere l’attività di raccolta scommesse. In conclusione forte di tali argomenti il Tar ha respinto il ricorso perché non è ravvisabile l’incostituzionalità di una disciplina procedurale e offre alla Stanley e alla sua rete di allinearsi, anche concorrenzialmente, ai concessionari di stato”.

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