In materia di eSport l’Agenzia delle Entrate è disarmata

In materia di eSport l’Agenzia delle Entrate è disarmata

Poiché gli eSport in Italia non sono ancora regolamentati, non esiste una norma sulla tassazione dei premi e delle vincite.

Per quanto riguarda la tassazione delle vincite degli eSport e degli apparecchi stessi, l’Agenzia delle Entrate non è in grado di fornire chiarimenti sul tema. In sostanza competerebbe all’ADM decidere anche se i premi venissero erogati in bitcoin tramite una piattaforma online. Questa storia rimanda ad un quesito posto da una società che fornisce l’accesso ad una piattaforma e organizza tornei sportivi online destinati ad amatori o professionisti. Sappiamo che gli eSport vengono praticati esclusivamente da soggetti italiani o esteri che possono utilizzare la piattaforma solo tramite una apposita App scaricabile gratuitamente. L’utente deve essere dotato, per l’identificazione, di un codice identificativo e di una password che sono conosciuti solo dall’utente che è responsabile della loro custodia e può modificarli   in qualsiasi momento a suo piacimento.

La società sostiene che in relazione ai premi e alle vincite, è irrilevante la tassazione in capo alle persone fisiche   beneficiarie dei premi in assenza del sostituto d’imposta. Normalmente i premi e le vincite sono soggetti all’applicazione delle ritenute fiscali quando ricorrono le condizioni previste dallìArt.30 del d.p.r. n.600 del 1973, ma se gli stessi devono essere erogati nell’ambito degli eventi previsti dalle disposizioni, e devono essere imponibili ai sensi del combinato come agli Artt.67, comma 1, lettera d) e 69 del Tuir.

Nel caso specifico, poiché l’applicazione delle disposizioni richiede la necessità di qualificare l’evento, cioè qualificarlo nell’ambito del quale i premi vengono corrisposti, come la natura del soggetto organizzatore, le qualificazioni non sono di competenza dell’Agenzia delle Entrate e vengono demandate per gli accertamenti alla competenza delle pubbliche amministrazioni, vale a dire al Ministero delle imprese, del Made in Italy e all’ADM. Ma, in mancanza di un parere tecnico, il contribuente ha l’onere di acquisire chiarimenti sul corretto trattamento fiscale dei premi. A questo punto la questione diventa molto complicata perché, ad esempio, le disposizioni in materia di riciclaggio non sono di competenza dell’Agenzia. Allora come deve comportarsi il contribuente che vuole essere in regola con le disposizioni di legge? Rimane solo sperare che le Associazioni ANBI.ANDIMEPA, ANESV, ASTRO; FEE, FEDERAMUSEMENT, NEW ASGI, SAPAR E SNIV, che hanno chiesto un incontro con la Commissioni Finanze e Bilancio della Camera e del Senato, trovino la chiave del problema.

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